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Legislatura XVII

Proposta emendativa 17.158. in Assemblea riferita al C. 2629-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/10/2014  [ apri ]
17.158.

  Al comma 1, sostituire la lettera n) con la seguente:
   n) dopo l'articolo 23-bis, è inserito il seguente:

«Art. 23-ter.
(Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante).

  1. Costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, anche se non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:
   a) residenziale, direzionale e turistico-ricettiva;
   b) produttiva e commercio all'ingrosso;
   c) commerciale;
   d) rurale.

  2. La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile.
  3. Il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito. Sono, inoltre, sempre ammessi i mutamenti di destinazione d'uso nell'ambito delle funzioni previste dal piano attuativo. Qualora le modifiche determinino un maggior carico di aree per servizi e di attrezzature di interesse pubblico e generale è possibile il ricorso alla monetizzazione senza che ciò costituisca variante essenziale del piano attuativo e della relativa convenzione.
  4. In caso di mutamento di destinazione d'uso da turistico-ricettivo a residenziale il vincolo di destinazione alberghiera ove esistente è automaticamente rimosso.
  5. Le Regioni a statuto ordinario sono tenute ad adeguare la loro normativa alle disposizioni contenute nel presente articolo entro il termine perentorio di novanta giorni decorrenti dalla data della sua entrata in vigore. Decorso tale termine si applica la normativa statale e la stessa prevale sulle previsioni degli strumenti urbanistici locali».