Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
m-bis) all'articolo 23-bis, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. La presente disposizione prevale sulla strumentazione urbanistica comunale vigente e ai comuni sono assegnati 90 giorni per individuare le zone del territorio in cui non siano possibili i cambi di destinazione all'interno della medesima categoria e per l'individuazione di zone dove è possibile in cambio anche fra categorie diverse salvo il reperimento e o la monetizzazione degli standard. Le delibere del consiglio comunale sono soggette a controllo regionale, secondo le disposizioni vigenti nell'ambito delle singole regioni».