Al comma 1, lettera a), dopo il comma 1-sexies inserire i seguenti:
1-septies. Lo schema di regolamento di cui al comma 4-bis si conforma, in particolare, ai seguenti criteri generali:
a) individuazione e definizione dei parametri urbanistici e edilizi applicabili sull'intero territorio nazionale;
b) fissazione delle definizioni tecniche di riferimento per gli interventi urbanistico-edilizi;
c) individuazione delle caratteristiche e dei requisiti igienico-sanitari, di sicurezza, antincendio e antisismici, nonché di accessibilità in termini di eliminazione delle barriere architettoniche;
d) definizione degli elementi costitutivi o di corredo delle costruzioni;
e) incentivazione del recupero del patrimonio edilizio esistente e riduzione del consumo del suolo;
f) diversificazione degli interventi edilizi ai fini della sottoposizione a regimi procedimentali e contributivi differenziati in ragione della rispettiva natura e del carico urbanistico prodotto;
g) individuazione di misure volte a perseguire il risparmio energetico e a favorire l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nonché ad incentivare l'utilizzo di tecniche costruttive di bioedilizia e la qualità architettonica degli edifici;
h) riconoscimento ai comuni della facoltà di integrare le disposizioni di cui allo schema di regolamento edilizio-tipo in relazione alle sole zone omogenee di tipo A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e a quelle ad esse equipollenti ai sensi dell'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali.
1-octies. Le disposizioni di cui ai commi 1-sexies e 1-septies-bis sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.