Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Per le attività di produzione degli oli vegetali destinati all'alimentazione umana e per le attività di trasformazione delle olive esercitate dalle imprese frantoiane, le disposizioni di cui al punto 12 dell'Allegato I del decreto del Presidente della Repubblica lo agosto 2011, n. 151, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2015, secondo specifiche linee guida emanate dal Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, sentite le associazioni di categoria nazionali rappresentative delle imprese frantoiane.
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: ed in materia di imprese di produzioni di oli vegetali alimentari.