Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Informativa al Parlamento).
Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Governo invia al Parlamento un rapporto contenente il riepilogo delle attività intraprese sulla base del Trattato di cui all'articolo 1, specificando il numero di estradizioni chieste e concesse, classificate per tipologia di reato.