Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Informativa al Parlamento).
Entro il 30 novembre di ogni anno, il Governo invia al Parlamento un rapporto contenente il riepilogo delle attività intraprese sulla base del Trattato di cui all'articolo 1, specificando il numero di estradizioni chieste e concesse, classificate per tipologia di reato, evidenziando in particolare le fattispecie connesse alla gestione dei flussi migratori illegali.