Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) riconoscere l'iniziativa privata, basata sulla gratuità e comunque svolta senza scopo di lucro diretto ed indiretto, totale o parziale, ancorché finalizzata a realizzare in via principale la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale o d'interesse generale, anche al fine di contribuire ai livelli di tutela dei diritti civili e sociali.