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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.2. in Assemblea riferita al C. 2617-B

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2016  [ apri ]
10.2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Agenzia indipendente per il Terzo settore).

  1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita l'Agenzia indipendente per il Terzo settore. Il consiglio direttivo dell'Agenzia è composto da undici consiglieri di cui tre nominati dai Ministeri interessati e otto individuati sulla base di criteri e requisiti definiti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tramite una procedura ad evidenza pubblica che assicuri un'adeguata professionalità e una democratica rappresentanza di tutte le organizzazioni del Terzo settore. I consiglieri nominati eleggono il Presidente, durano in carica cinque anni e non possono essere rinominati.
  2. All'Agenzia di cui al comma 1 sono attribuite le funzioni: di vigilanza, monitoraggio e controllo e di prevenzione della corruzione attraverso l'adozione di uno specifico piano di attività da parte degli enti del Terzo settore, finalizzato ad assicurare l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare. A tal fine l'Agenzia stipula appositi accordi di collaborazione con l'Agenzia delle entrate, con la Guardia di finanza e con l'Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC); di promozione di adeguate ed efficaci forme di autocontrollo degli enti del Terzo settore, attraverso l'utilizzo di strumenti atti a garantire la massima trasparenza e conoscibilità delle attività svolte dagli enti medesimi e attraverso l'individuazione di meccanismi di segnalazione interna che, adeguatamente pubblicizzati attraverso campagne di sensibilizzazione, consentano, anche in anonimato, a lavoratori e associati degli enti del Terzo settore di denunciare eventuali illeciti; di diffusione di linee guida in materia di bilancio sociale e di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore; di tenuta del Registro unico nazionale, con il compito di procedere all'accreditamento degli enti richiedenti l'iscrizione, alla verifica periodica dei requisiti per la permanenza nel Registro; di promozione culturale per favorire la conoscenza del Terzo settore, la diffusione di buone pratiche e sostenere un'azione di educazione alla cittadinanza attiva; di promozione di spazi di dibattito che prevedano il diretto coinvolgimento anche degli enti del Terzo settore di piccole dimensioni; di rappresentanza anche a livello internazionale per confronti con esperienze estere ed eventuali partnership internazionali su progetti condivisi; di indirizzo e coordinamento, per favorire l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa e regolamentare.
  3. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia indipendente per il Terzo settore trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sulle attività svolte in base alle funzioni attribuite e sui risultati conseguiti.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in sei milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.