Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: a condizione che sia garantita l'applicazione della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi a tutte le transazioni di ammontare superiore ad un importo da stabilire con apposito decreto, anche in riferimento agli acquisti e agli affidamenti di servizi sociali e agli affidamenti alle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381.