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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.19. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 2617-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/05/2016  [ apri ]
8.19.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché istituzione e stabilizzazione di contingenti di Corpi civili di pace con la finalità di promuovere: la prevenzione dei conflitti armati, la pace, la riconciliazione e la mediazione tra le parti, la promozione dei diritti umani, la solidarietà internazionale, l'educazione alla pace nel mondo o il dialogo interreligioso, la sicurezza umana intesa come sicurezza sociale, ambientale, economica e culturale nelle zone a rischio di conflitto armato, nelle zone in cui è in atto un conflitto armato e nelle zone di post conflitto, per garantire condizioni di dialogo e di convivenza tra i popoli.

  Conseguentemente, all'articolo 11, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A contributo delle risorse necessarie al finanziamento delle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), dal 2017, e nei limiti di 100 milioni di euro annui, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.