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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.1. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 2617-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/05/2016  [ apri ]
5.1.

  Al comma 1, lettera e), sostituire i numeri 1), 2) e 3) con i seguenti:
  1) che gli stessi siano promossi e gestiti da organizzazioni di volontariato per finalità di supporto tecnico, formativo e informativo delle organizzazioni di volontariato medesime, per il sostegno e la promozione dell'attività di volontariato di cui all'articolo 2 della legge n. 266 del 1991 svolta negli altri enti del Terzo settore, nonché per il sostegno di iniziative territoriali solidali;
  2) che gli stessi debbano essere gestiti da enti costituiti in una delle forme previste per gli enti del Terzo settore acquisendo la personalità giuridica e assicurando una governance partecipata, democratica e radicata territorialmente;
  3) che al loro finanziamento si provveda stabilmente, attraverso una programmazione triennale, con le risorse previste dall'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266 ed in caso di insufficienza con appositi stanziamenti previsti annualmente nella legge di stabilità, delle quali si dovrà comunque assicurare un'equa distribuzione nel territorio nazionale in modo tale da garantire ovunque i servizi essenziali per la promozione del volontariato, e che, qualora si utilizzino risorse diverse, le medesime siano ricomprese in una contabilità separata.