Al comma 1, lettera o), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , assicurando altresì che, qualora i servizi di interesse generale affidati agli enti del Terzo settore rientrino nella categoria dei servizi pubblici, il livello di qualità del servizio erogato sia pari o superiore a quello che la pubblica amministrazione erogherebbe a parità di risorse economiche.