Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e prevedere, per gli enti che accedono a discipline fiscali di favore, l'obbligo di dimostrare l'effettiva coerenza delle attività svolte con le finalità di interesse generale perseguite, attraverso apposite procedure di verifica e criteri di valutazione predefiniti che prevedano la partecipazione degli utenti finali.