Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
9. La Fondazione è sciolta e il patrimonio è trasferito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per le finalità di cui alla presente legge, qualora dalla relazione di cui al comma 8 o da altre informazioni o atti emergano gravi insufficienze o irregolarità nella gestione, anche di carattere penale, o qualora il bilancio della Fondazione risulti in disavanzo per due anni consecutivi. Lo scioglimento della Fondazione non preclude la responsabilità, anche patrimoniale, degli amministratori.