Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
All'articolo 705 codice civile è infine aggiunto il seguente comma:
«È comunque facoltà degli eredi dispensare da tale obbligo l'esecutore testamentario, comunicando a quest'ultimo per iscritto la propria volontà di non avvalersi dell'apposizione dei sigilli ed esonerandolo da ogni responsabilità inerente e conseguente».