Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) istituzione di un fondo rotativo destinato a finanziare, a condizioni agevolate, investimenti in beni strumentali materiali e immateriali da parte delle associazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383.