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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.4. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 2617

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/01/2015  [ apri ]
6.4.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: determinazione del relativo limite di spesa in coerenza con le risorse disponibili.

  Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. A integrazione delle risorse derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma, e fino a concorrenza delle risorse eventualmente ancora necessarie a soddisfare tutte le scelte annualmente espresse dai contribuenti relative alla destinazione del cinque per mille, si provvede nei limiti del gettito derivante dalle disposizioni di cui ai successivi commi 3-ter e 3-quater.
  3-ter. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  3-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6:
    1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
    2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».