Dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) previsione della potestà, da parte delle regioni e delle province autonome nell'autonomo esercizio delle proprie competenze legislative, di istituire e disciplinare un proprio servizio civile regionale o provinciale, distinto e con natura sostanzialmente diversa dal servizio civile nazionale, in quanto non riconducibile all'articolo 52 della Costituzione.