Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) previsione della nomina fin dall'atto costitutivo di uno o più sindaci allo scopo di vigilare e monitorare l'osservanza della legge, dello statuto da parte dell'impresa sociale e della cooperativa sociale interessata, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile indipendentemente dalla dimensione economica e dell'impresa e dell'impiego di risorse pubbliche.