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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.5. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 2617

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/02/2015  [ apri ]
3.5.(nuova formulazione)
approvato

  All'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
   e)
revisione del sistema dei centri di servizio per il volontariato, di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, prevedendo che gli stessi siano promossi da organizzazioni di volontariato per finalità di supporto tecnico, formativo e informativo degli enti del Terzo settore nonché per il sostegno di iniziative territoriali solidali. I centri di servizio per il volontariato assumono personalità giuridica in una delle forme previste per gli enti del Terzo settore di secondo livello e al loro finanziamento si provvede stabilmente con le risorse previste dall'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266. Qualora ricorrano all'utilizzo di risorse diverse da quelle di cui al periodo precedente, le stesse sono ricomprese in una contabilità separata. Al controllo delle attività e della gestione dei centri di servizio provvedono organismi regionali e nazionali la cui costituzione è ispirata a criteri di efficienza e di contenimento dei costi di funzionamento. Tali costi non possono essere posti a carico delle risorse di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.