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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.4. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 2617

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/02/2015  [ apri ]
3.4.(nuova formulazione)
approvato

  Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), si provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 2, 2-ter e 6 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:.

  Conseguentemente:
  dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
   f-bis)
previsione di un regime transitorio volto a disciplinare lo status giuridico delle Società di mutuo soccorso già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge nell'eventualità che intendano rinunciare alla natura di Società di mutuo soccorso per continuare ad operare quali associazioni senza fini di lucro, con particolare riguardo alle condizioni per mantenere il possesso del proprio patrimonio, che deve essere comunque volto al raggiungimento di finalità solidaristiche.

  Sostituire la rubrica con la seguente:
(Attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso).