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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.91. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 2617

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/01/2015  [ apri ]
2.91.

  Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:
   g) prevedere il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente e in caso di scioglimento, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d);