Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:
g) prevedere il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente e in caso di scioglimento, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d);