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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.32. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 2617

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/01/2015  [ apri ]
2.32.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi generali).

  1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 disciplinano la costituzione, l'organizzazione, le forme di gestione e il ruolo degli enti privati che, con finalità di interesse generale e senza scopo di lucro, promuovono e realizzano attività di cui al medesimo articolo 1 sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) per tutti gli enti di cui al libro primo, titolo II del codice civile, i seguenti punti:
    1) riorganizzare e semplificare il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica e disciplinare il relativo regime di responsabilità limitata degli enti riconosciuti come persone giuridiche, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi e di tutela dei creditori, anche attraverso il rispetto di un adeguato rapporto tra i mezzi propri della persona giuridica e il suo indebitamento complessivo, mediante adeguate forme di pubblicità;
    2) assicurare, nel rispetto delle norme vigenti, la più ampia autonomia statutaria, al fine di consentire il pieno conseguimento delle finalità dell'ente e la tutela degli interessi coinvolti;
    3) riconoscere e garantire il più ampio esercizio del diritto di associazione e il valore delle formazioni sociali liberamente costituite, ove si svolge la personalità dei singoli, quale strumento di promozione e di attuazione dei princìpi di partecipazione, solidarietà, sussidiarietà e pluralismo, ai sensi degli articoli 2, 3, 18 e 118 della Costituzione;
   b) per gli enti di Terzo settore di cui al libro I, titolo II del Codice civile, che svolgono le attività di cui all'articolo 1, con finalità di interesse generale e senza scopo di lucro, nonché di valorizzazione della partecipazione e di solidarietà sociale, ovvero che producono o scambiano beni e servizi di utilità sociale anche con forme di mutualità con fini di coesione sociale, e che vogliono accedere a regimi di favore, anche fiscali, i seguenti princìpi e criteri direttivi:
    1) individuare le attività solidaristiche e di interesse generale che caratterizzano gli enti del Terzo settore, ai fini dell'identificazione di normative promozionali;
    2) riconoscere e favorire l'iniziativa economica privata, svolta senza finalità lucrative, diretta a realizzare in via principale la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale o d'interesse generale, anche al fine di elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali;
    3) definire forme e modalità di organizzazione e amministrazione degli enti ispirate ai princìpi di democrazia, eguaglianza, pari opportunità, partecipazione degli associati e dei lavoratori e trasparenza, nonché ai princìpi di efficienza, di correttezza e di economicità della gestione degli enti, prevedendo appositi strumenti per garantire il rispetto dei diritti degli associati, con facoltà di adottare una disciplina differenziata che tenga conto delle peculiarità della compagine e della struttura associativa;
    4) prevedere una disciplina degli obblighi di controllo interno, di rendicontazione, di trasparenza e d'informazione nei confronti degli associati e dei terzi, differenziati anche in ragione della dimensione economica dell'attività svolta e dell'impiego di risorse pubbliche;
    5) disciplinare le modalità e la misura di utilizzo dell'attività dei volontari e degli eventuali limiti e obblighi di pubblicità relativi agli emolumenti, ai compensi o ai corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi direttivi e di controllo;
    6) definire criteri e vincoli di strumentalità dell'attività d'impresa eventualmente esercitata dall'ente rispetto alla realizzazione degli scopi istituzionali e introdurre un regime di contabilità separata finalizzato a distinguere la gestione istituzionale da quella imprenditoriale;
    7) prevedere il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, degli utili e del patrimonio dell'ente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d);
    8) riorganizzare il sistema di registrazione degli enti e di tutti gli atti di gestione rilevanti, secondo criteri di semplificazione, attraverso la previsione di un registro unico del Terzo settore, che rispetti le tipologie organizzative in esso presenti e utilizzi l'esperienza del Registro delle imprese, anche al fine di favorirne la piena conoscibilità in tutto il territorio nazionale;
    9) valorizzare il ruolo degli enti nella fase di programmazione, a livello territoriale, relativa anche al sistema integrato di interventi e servizi socio-assistenziali nonché di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale e individuare criteri e modalità per l'affidamento agli enti dei servizi d'interesse generale, improntati al rispetto di requisiti minimi di qualità e impatto sociale del servizio, obiettività, trasparenza e semplificazione nonché tutelando la qualità e la dignità del lavoro;
    10) prevedere strumenti che favoriscano i processi aggregativi degli enti;
    11) prevedere che il coordinamento delle azioni di promozione e di vigilanza delle attività degli enti di cui al comma 1, finalizzato ad assicurare l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare ad essi applicabile, sia assicurato, in raccordo con i Ministeri competenti, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, anche mediante l'istituzione di un organismo nazionale indipendente con compiti di vigilanza, controllo e indirizzo e promozione delle attività degli enti, ai cui oneri di costituzione e funzionamento si provvede a valere sulle ordinarie risorse allo stato in dotazione alle amministrazioni coinvolte.