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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.3. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 2617

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/01/2015  [ apri ]
2.3.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi generali).

  1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 disciplinano la costituzione le forme organizzative e di amministrazione e le funzioni degli enti privati che, con finalità ideale e senza scopo di lucro, promuovono e realizzano attività d'interesse generale, di valorizzazione della partecipazione e di solidarietà sociale, ovvero producono o scambiano beni o servizi di utilità sociale, anche attraverso forme di mutualità con fini di coesione sociale, anche al fine di identificare una normativa promozionale, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui ai seguenti commi 2 e 3.
  2. Per tutti gli enti di cui al libro primo, titolo II, del codice civile:
   a) riconoscere e garantire il più ampio esercizio del diritto di associazione e il valore delle formazioni sociali liberamente costituite, ove si svolge la personalità dei singoli, quale strumento di promozione e di attuazione dei princìpi di partecipazioni, solidarietà, sussidiarietà e pluralismo, ai sensi degli articoli 2, 3, 18 e 118 della Costituzione;
   b) assicurare, nel rispetto delle norme vigenti, la più ampia autonomia statutaria, al fine di consentire il pieno conseguimento delle finalità dell'ente e la tutela degli interessi coinvolti, anche attraverso forme e modalità di organizzazione e amministrazione degli enti, prevedendo espressamente l'assenza di scopo di lucro e il divieto di distribuzione degli utili e del patrimonio;
   c) riorganizzare e semplificare il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica e disciplinare il relativo regime di responsabilità limitata dagli enti riconosciuti come persone giuridiche, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi e di tutela dei creditori, mediante adeguate forme di pubblicità e prevedendo una disciplina relativa alla conservazione del patrimonio;
   d) prevedere, limitatamente all'attività di impresa eventualmente esercitata, l'obbligo di pubblicità del rendiconto.

  3. Per gli enti che perseguono le finalità di cui all'articolo 1 e che intendono accedere a discipline di favore, anche fiscali:
   a) riconoscere e favorire l'iniziativa economica privata, svolta senza finalità lucrative, diretta a realizzare in via principale la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale o d'interesse generale, anche al fine di elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali;
   b) individuare le finalità solidaristiche e di interesse generale e gli ambiti di intervento che caratterizzano gli enti del Terzo settore, ai fini dell'identificazione di normative promozionali;
   c) definire forme e modalità di organizzazione e governo degli enti ispirate ai princìpi di democrazia, uguaglianza, pari opportunità partecipazione degli associati e dei lavoratori e trasparenza, prevedendo appositi strumenti per garantire il rispetto dei diritti degli associati, con facoltà di adottare una disciplina differenziata che tenga conto delle peculiarità della compagine e della struttura associativa;
   d) prevedere il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, degli utili e del patrimonio dell'ente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d);
   e) definire i criteri e vincoli di strumentalità dell'attività d'impresa eventualmente esercitata dall'ente rispetto alla realizzazione degli scopi istituzionali e introdurre un regime di contabilità separata finalizzato a distinguere la gestione istituzionale e quella imprenditoriale;
   f) prevedere una disciplina degli obblighi di controllo interno, di rendicontazione, di trasparenza e d'informazione nei confronti degli associati e dei terzi, differenziati, anche in ragione della dimensione economica dell'attività svolta;
   g) individuare specifiche modalità di verifica dell'attività svolta e delle finalità perseguite;
   h) disciplinare i limiti e gli obblighi di pubblicità relativi agli emolumenti, ai compensi o ai corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, e ai dirigenti;
   i) riorganizzare il sistema di registrazione degli enti e di tutti gli atti di gestione rilevanti, secondo criteri di semplificazione, attraverso la previsione di un registro unico del Terzo settore, anche al fine di favorirne la piena conoscibilità su tutto il territorio nazionale;
   l) valorizzare il ruolo degli enti nella fase di programmazione, a livello territoriale, relativa anche al sistema integrato di interventi e servizi socioassistenziali, di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale ed individuare criteri e modalità per l'affidamento agli enti dei servizi d'interesse generale improntati al rispetto di requisiti minimi di qualità ed impatto sociale del servizio, obiettività, trasparenza e semplificazione;
   m) prevedere strumenti che favoriscano i processi aggregativi degli enti;
   n) prevedere che il coordinamento delle politiche di governo e delle azioni di promozione e di indirizzo delle attività degli enti di cui al comma 1, finalizzato ad assicurare l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare ad essi applicabile, sia assicurato, in raccordo con i Ministeri competenti, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante l'istituzione di un apposito Dipartimento, al cui funzionamento si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
   o) prevedere l'istituzione di una Autorità indipendente di monitoraggio, vigilanza e controllo, con compiti anche ispettivi sull'attività degli Enti di cui alla presente legge, anche al fine di contrastare possibili abusi e condotte elusive attraverso l'utilizzo di forme giuridiche nate per finalità assistenziali e solidaristiche. L'Autorità potrà, tra l'altro: a) verificare i libri contabili e qualsiasi altro documento aziendale; b) verificare l'attività svolta anche in funzione delle finalità statutarie dell'ente, con particolare riguardo agli appalti e agli affidamenti; c) verificare i requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento e la rispondenza e il rispetto degli enti alla normativa vigente sia ex ante (all'atto della costituzione) che ex post. L'Autorità potrà avere altresì poteri consultivi riguardo l'attività del Dipartimento di cui alla precedente lettera n);
   p) prevedere adeguati strumenti di autocontrollo degli enti, anche attraverso l'istituzione di un apposito organismo nazionale, che gestisca e sovraintenda al registro unico di cui al precedente punto i), e determini norme e modelli atti a garantire la trasparenza e la pubblicità degli atti di cui al precedente punto c).

  Conseguentemente, all'articolo 7:
   al comma 1, sostituire le parole: previsto dal comma 2 con le seguenti: previsto dai commi 1-ter, 1-quater, e 2;
   dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. A copertura derivante dall'istituzione dell'Autorità di cui all'articolo 2 comma 1, lettera o), si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai successivi commi 1-ter e 1-quater.
  1-ter. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 2 punti percentuali.
  1-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al precedente comma si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2014.