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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.14. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 2617

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/01/2015  [ apri ]
2.14.

  Al comma 1, sostituire la lettera q), con le seguenti:
   q) prevedere che il coordinamento delle politiche di governo e delle azioni di promozione e di indirizzo delle attività degli enti di cui al comma 1, finalizzati ad assicurare l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare ad essi applicabile, sia assicurato, in raccordo con i Ministeri competenti, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante l'istituzione di un apposito Dipartimento, al cui funzionamento si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
   q-bis) prevedere l'istituzione di una Autorità indipendente di monitoraggio, vigilanza e controllo, con compiti anche ispettivi sull'attività degli Enti di cui alla presente legge, anche al fine di contrastare possibili abusi e condotte elusive attraverso l'utilizzo di forme giuridiche nate per finalità assistenziali e solidaristiche. L'Autorità potrà, tra l'altro: a) verificare i libri contabili e qualsiasi altro documento aziendale; b) verificare l'attività svolta anche in funzione delle finalità statutarie dell'ente, con particolare riguardo agli appalti e agli affidamenti; c) verificare i requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento e la rispondenza e il rispetto degli enti alla normativa vigente sia ex ante (all'atto della costituzione) che ex post. L'Autorità potrà avere altresì poteri consultivi riguardo l'attività del Dipartimento di cui alla precedente lettera q).

  Conseguentemente, all'articolo 7:
   al comma 1, sostituire le parole:
previsto dal comma 2 con le parole: previsto dai commi 1-ter, 1-quater, e 2;
   dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. A copertura derivante dall'istituzione dell'Autorità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q-bis, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai successivi commi 1-ter e 1-quater.
  1-ter. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 2 punti percentuali.
  1-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al precedente comma si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2014.