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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.134. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 2617

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/01/2015  [ apri ]
2.134.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi generali).

  1. Fermi restando gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti nelle disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 2-ter, 3, 4 e 5 in relazione alle singole materie oggetto della presente legge, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:
   a) riconoscere e garantire il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito come espressione dei diritti inviolabili della persona e come strumento di promozione della partecipazione dei cittadini alla vita politica, economica e sociale del paese e di realizzazione dei princìpi di solidarietà, sussidiarietà e pluralismo, di cui agli articoli 2, 3, 18 e 118 della Costituzione;
   b) elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali, di coesione e protezione sociale, con particolare riferimento ai soggetti deboli;
   c) elevare i livelli di cittadinanza attiva, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, ed insieme la formazione di una comunità civile più matura, consapevole e solidale;
   d) valorizzare le potenzialità di crescita economica presenti nella società;
   e) incrementare le possibilità di formazione al lavoro e di occupazione lavorativa;
   f) semplificare la normativa vigente per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica e per favorirne la conoscenza ed il rispetto.

Art. 2-bis.
(Riforma del libro primo titolo II del Codice civile).

  1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) assicurare, nel rispetto delle norme vigenti, l'autonomia statutaria, con particolare riferimento alle strutture organizzative, all'amministrazione, alla rappresentanza, e ai procedimenti decisionali, degli enti di cui al libro primo del codice civile, al fine di consentire il pieno conseguimento delle finalità dell'ente e la tutela degli interessi coinvolti;
   b) disciplinare, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi e di tutela dei creditori sociali, il regime di responsabilità limitata degli enti riconosciuti come persone giuridiche;
   c) prevedere una distinta disciplina per le associazioni e per le fondazioni, stabilendo quando tali discipline debbano considerarsi applicabili anche ad altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro;
   d) articolare la disciplina delle associazioni e delle fondazioni in relazione agli interessi coinvolti, avendo riguardo segnatamente allo scopo, all'attività e al patrimonio dell'ente, ai rapporti interni e con i terzi;
   e) prevedere in particolare una disciplina della struttura organizzativa, degli obblighi di trasparenza e di informazione, anche attraverso la redazione di codici etici e modelli organizzativi finalizzati alla prevenzione di comportamenti illeciti, nonché dei controlli pubblici, per tutti gli enti che si avvalgono prevalentemente e stabilmente di dotazioni di natura pubblica, anche sotto forma di finanziamenti, e di fondi raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni;
   f) assicurare il rispetto dei diritti degli associati, con particolare riguardo ai diritti di informazione, partecipazione, impugnazione degli atti deliberativi, e le prerogative dell'assemblea, prevedendo limiti alla raccolta delle deleghe;
   g) disciplinare l'esercizio dell'attività istituzionale, precisando, ove non sia diversamente disposto dallo statuto, le competenze degli organi sociali e le responsabilità dei rappresentanti o di coloro che agiscono per conto dell'ente anche in considerazione delle dimensioni e della natura delle attività svolte e prevedendo altresì un assetto organizzativo basato sui princìpi di efficienza, correttezza ed economicità della gestione dell'ente;
   h) prevedere, ove non sia diversamente disposto, che si applichino alle associazioni, alle fondazioni e ai comitati le norme previste dai titoli V e VI del libro quinto del Codice civile, in quanto compatibili.

Art. 2-ter.
(Codice del Terzo settore).

  1. Mediante il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), è predisposto un codice del Terzo settore, che provvede al coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti di cui al comma 2, apportando ad esse le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo.
  2. Rientrano nel codice di cui al comma 1 le disposizioni contenute nelle seguenti leggi: legge 11 agosto 1991, n. 266 (organizzazioni di volontariato); legge 8 novembre 1991, n. 381 (cooperative sociali); legge 16 dicembre 1991, n. 398 (associazioni sportive), legge 7 dicembre 2000, n. 383 (associazioni di promozione sociale); legge 30 marzo 2001, n. 152 (enti di patronato); decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (ONLUS); ogni altra disposizione relativa agli enti riconducibili al Terzo settore; decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (impresa sociale), nelle ipotesi in cui l'attività ad esso relativa sia svolta da enti del Terzo settore.
  3. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) è informato ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) specificare le finalità di solidarietà sociale che identificano l'appartenenza degli enti al Terzo settore, nonché le attività di interesse generale che essi possono svolgere, anche al fine di realizzare normative promozionali;
   b) definire forme e modalità di organizzazione e amministrazione degli enti ispirate ai princìpi di democrazia, eguaglianza, pari opportunità, partecipazione degli associati e dei lavoratori e trasparenza, nonché ai princìpi di efficienza, di correttezza e di economicità della gestione degli enti, prevedendo appositi strumenti per garantire il rispetto dei diritti degli associati, con facoltà di adottare una disciplina differenziata che tenga conto delle peculiarità della compagine e della struttura associativa;
   c) disciplinare il vincolo di non distribuzione degli utili e del patrimonio dell'ente, anche in caso di scioglimento del vincolo associativo e di estinzione dell'ente medesimo;
   d) definire criteri e vincoli di strumentalità dell'attività d'impresa eventualmente esercitata dall'ente rispetto alla realizzazione degli scopi istituzionali, introducendo un regime di contabilità separata finalizzato a distinguere la gestione istituzionale da quella imprenditoriale;
   e) prevedere una disciplina degli obblighi di controllo interno, di rendicontazione, di trasparenza e d'informazione nei confronti degli associati e dei terzi, in relazione agli enti che svolgono una rilevante attività economica, differenziati anche in ragione della dimensione economica dell'attività svolta e dell'impiego di risorse pubbliche;
   f) individuare specifiche modalità di verifica dell'attività svolta e delle finalità perseguite, in relazione agli enti che svolgono una rilevante attività economica;
   g) disciplinare gli eventuali limiti e gli obblighi di pubblicità relativi agli emolumenti, ai compensi o ai corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati;
   h) riorganizzare il sistema di registrazione degli enti e di tutti gli atti di gestione rilevanti, secondo criteri di semplificazione, attraverso la previsione di un registro unico del Terzo settore, anche al fine di favorirne la piena conoscibilità in tutto il territorio nazionale;
   i) favorire la valorizzazione, anche da parte delle regioni per quanto di loro competenza, del ruolo degli enti del Terzo settore nella fase di programmazione, a livello territoriale, relativa anche al sistema integrato di interventi e servizi socio-assistenziali nonché di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale e individuare criteri e modalità per l'affidamento agli enti dei servizi d'interesse generale, improntati al rispetto di requisiti minimi di qualità e impatto sociale del servizio, obiettività, trasparenza e semplificazione;
   l) prevedere strumenti che favoriscano i processi aggregativi degli enti;
   m) prevedere che le funzioni di promozione, indirizzo e vigilanza delle attività degli enti di cui al comma 1, lettera b), finalizzate ad assicurare l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa e regolamentare ad essi applicabile, siano svolte da un'Agenzia istituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 303;
   n) riconoscere e valorizzare la possibilità di realizzare reti associative di secondo livello;
   o) garantire, all'interno della disciplina del terzo settore, la specifica identità delle organizzazioni di volontariato; favorire la promozione della cultura del volontariato tra i giovani attraverso apposite iniziative in ambito scolastico; valorizzare le diverse esperienze di volontariato, anche attraverso il coinvolgimento diretto delle relative organizzazioni; provvedere alla revisione e promozione del sistema dei centri di servizio per il volontariato mediante il riordino delle modalità di riconoscimento e di controllo degli stessi; operare una revisione e razionalizzazione del sistema degli Osservatori nazionali per il volontariato e per l'associazionismo di promozione sociale;
   p) stabilire l'obbligo di registrazione per tutti i soggetti che hanno rapporti convenzionali con enti pubblici, ottengono in ragione della loro natura vantaggi fiscali, accedono al cinque per mille, accedono a normative promozionali.