stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.131. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 2617

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/01/2015  [ apri ]
2.131.

  Dopo la lettera q), aggiungere la seguente:
   q-bis) vietare l'erogazione da parte degli enti di cui all'articolo 1, comma 1 e all'articolo 4 della presente legge, di qualsiasi forma di finanziamento diretto o indiretto in favore di movimenti o partiti politici, di fondazioni e alle associazioni la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici, nonché alle fondazioni e alle associazioni che eroghino somme a titolo di liberalità o contribuiscono al finanziamento di iniziative e servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne o parlamentari, consiglieri regionali o comunali eletti o candidati.