Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
n-bis) il registro unico deve superare la frammentazione dei registri e delle anagrafi diffusi presso diverse amministrazioni pubbliche, fra loro non coordinati e con caratteristiche fortemente differenti. S'individuino le finalità dell'iscrizione al registro e la natura giuridica dell'iscrizione medesima. L'iscrizione deve avere effetti costitutivi, oltre che pubblicitari e conoscitivi. I contenuti del registro devono essere graduati in base alle dimensioni e alle attività degli enti.