Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
1. Il monitoraggio e il coordinamento delle azioni di promozione e vigilanza delle attività degli enti di Terzo settore, finalizzati ad assicurare l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare ad essi applicabile, sono assicurati da apposita Autorità di vigilanza indipendente del Terzo settore da costituirsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.