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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.04. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 2617

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/02/2015  [ apri ]
2.04.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. È istituita una Autorità indipendente di monitoraggio, vigilanza e controllo, con compiti anche ispettivi sull'attività degli Enti di cui alla presente legge, anche al fine di contrastare possibili abusi e condotte elusive attraverso l'utilizzo di forme giuridiche nate per finalità assistenziali e solidaristiche. L'Autorità potrà, tra l'altro: a) verificare i libri contabili e qualsiasi altro documento aziendale; b) verificare l'attività svolta anche in funzione delle finalità statutarie dell'ente, con particolare riguardo agli appalti e agli affidamenti; c) verificare i requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento e la rispondenza e il rispetto degli enti alla normativa vigente sia ex ante (all'atto della costituzione) che ex post. L'Autorità potrà avere altresì poteri consultivi riguardo l'attività di coordinamento, indirizzo e promozione delle attività degli enti, di cui alla precedente lettera m-bis).