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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.02. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 2617

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/01/2015  [ apri ]
2.02.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Istituzione dell'Agenzia per il Terzo Settore).

  1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 disciplinano, secondo i criteri direttivi di cui ai commi successivi, la costituzione, la composizione e il funzionamento dell'Agenzia per il terzo settore quale organo collegiale i cui componenti sono nominati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di criteri di indipendenza ed esperienza.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è emanato il regolamento per il funzionamento dell'Agenzia per il Terzo Settore.
  3. L'Agenzia per il Terzo settore, con riferimento esclusivo agli enti disciplinati dalla presente legge, svolge compiti di trasparenza, monitoraggio, attività di controllo e di prevenzione della corruzione attraverso l'adozione di uno specifico piano di attività.
  4. Restano salvi gli ordinari poteri dell'Autorità giudiziaria per il controllo di validità di singoli atti e per l'accertamento della responsabilità degli amministratori, dei sindaci e dei revisori dei conti, nonché gli ordinari poteri di accertamento dell'Agenzia delle entrate e dell'Autorità nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) sugli appalti pubblici.
  5. A decorrere dall'anno 2015, all'Agenzia per il Terzo Settore è destinata una quota pari al 1 per cento del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.