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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.01. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 2617

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/01/2015  [ apri ]
2.01.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Agenzia per il terzo settore).

  1. Le funzioni di promozione, indirizzo e vigilanza delle attività degli enti del Terzo settore, finalizzate a garantire l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare ad essi applicabile, sono assicurate da un'Agenzia istituita con apposito decreto del Presidente del consiglio dei ministri da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Agli oneri di costituzione e funzionamento dell'Agenzia di cui al comma 1 si provvede mediante la destinazione dello 0,5 per cento dell'ammontare complessivo del 5 per 1000 dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluto dai contribuenti.
  3. Nell'ambito dell'esercizio del proprio compito di vigilanza, l'Agenzia promuove anche adeguate forme di autocontrollo degli enti, attraverso l'adozione di modelli di rilevazione atti a garantire la trasparenza e la pubblicità degli atti, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le organizzazioni di rappresentanza degli enti stessi.