All'emendamento 2.200, capoverso Art. 2-ter, comma 1, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:
m-bis) gli enti del terzo settore che ricevono sia occasionalmente che stabilmente finanziamenti pubblici in qualunque forma erogati hanno il divieto di finanziare in modo diretto e indiretto movimenti, partiti politici, fondazioni, associazioni la cui composizione degli organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o soggetti politici.