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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.2.200.84. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 2617

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/02/2015  [ apri ]
0.2.200.84.

  All'emendamento 2.200, capoverso Art. 2-ter, comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
   i-bis) il Registro unico deve superare la frammentazione dei registri e delle anagrafi diffuse presso le diverse amministrazioni pubbliche, fra loro non coordinati e con caratteristiche fortemente differenti, individuando le finalità dell'iscrizione al Registro e la natura giuridica dell'iscrizione medesima. L'iscrizione deve avere effetti costitutivi oltre che pubblicitari e conoscitivi. I contenuti del Registro devono essere graduati in base alle dimensioni e alle attività degli enti.

em. 2.200.