All'emendamento 2.200, capoverso Art. 2-ter, comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
i-bis) il Registro unico deve superare la frammentazione dei registri e delle anagrafi diffuse presso le diverse amministrazioni pubbliche, fra loro non coordinati e con caratteristiche fortemente differenti, individuando le finalità dell'iscrizione al Registro e la natura giuridica dell'iscrizione medesima. L'iscrizione deve avere effetti costitutivi oltre che pubblicitari e conoscitivi. I contenuti del Registro devono essere graduati in base alle dimensioni e alle attività degli enti.