All'emendamento 2.200, capoverso Art. 2-ter, comma 1, lettera i), dopo le parole: Terzo settore aggiungere le seguenti: gestito da apposita Agenzia indipendente per il Terzo settore, da istituire entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I componenti dell'Agenzia di cui alla presente lettera non devono essere di nomina politica ma un organismo collegiale le cui attività sono prioritariamente di coordinamento, controllo e interfaccia con le istituzioni.