All'emendamento 2.200, capoverso Art. 2, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) garantire e riconoscere il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito come espressione dei diritti inviolabili della persona nonché come strumento e luogo di promozione della partecipazione dei cittadini alla vita politica, economica e sociale del paese e di realizzazione dei principi di solidarietà.