All'emendamento 2.200, dopo il capoverso Art. 2-ter, inserire il seguente:
Art. 2-quater.
I decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere l'accesso al servizio civile per i soli cittadini italiani, ai sensi dell'articolo 52 della Costituzione;
b) prevedere che solo gli enti con sede legale sul territorio della Repubblica Italiana possano impiegare nelle proprie strutture giovani in servizio civile.