All'emendamento 2.200, capoverso Art. 2-ter, comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:
g) prevedere, per gli enti che accedono a discipline fiscali di favore, l'obbligo di dimostrare l'effettiva coerenza delle attività svolte con le finalità di interesse generale perseguite, attraverso apposite procedure di verifica e criteri di valutazione predefiniti.