All'articolo aggiuntivo 2. 06 del relatore, comma 1, dopo le parole: ferme restando le funzioni di coordinamento e di indirizzo di cui all'articolo 2-ter, lettera n) aggiungere le seguenti: anche mediante l'istituzione di un'apposita struttura di missione, con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, al cui funzionamento si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.