All'emendamento 2.200, capoverso Art. 2-ter, comma 1, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:
m-bis) prevedere che agli enti di cui all'articolo 1, comma 1, e articolo 4 della presente legge sia applicabile in presenza di finanziamenti, provenienti da società partecipate da enti locali, anche in quota minoritaria, superiori a 50.000 euro, l'applicazione delle norme contenute nel decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi.