All'emendamento 2.200, capoverso Art. 2-ter, comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
i-bis) prevedere il Registro nazionale degli enti del terzo settore con personalità giuridica, allo scopo di migliorarne e rendere facilmente fruibile il contenuto informativo, migliorando le caratteristiche di attendibilità degli enti che operano nel Terzo settore. Il Registro nazionale degli enti iscritti sarà costituito dall'insieme degli atti costitutivi e modificativi delle persone giuridiche, nonché da tutti gli atti soggetti all'iscrizione nel registro anche se non rogati dai notai, in particolare la nomina degli organismi dell'ente, i provvedimenti amministrativi di scioglimento, la devoluzione del patrimonio. Il Registro nazionale degli enti del terzo settore con personalità giuridica sarà pubblico ed avrà formato informatico.