All'emendamento 2.200, capoverso Art. 2-bis, comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:
d-bis) prevedere una distinta disciplina per le associazioni e le fondazioni, articolata in relazione agli interessi coinvolti, avendo riguardo segnatamente allo scopo, all'attività, al patrimonio dell'ente, ai rapporti interni e con i terzi, stabilendo, altresì, quando tali discipline debbano considerarsi applicabili anche ad altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro.