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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.2.200.114. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 2617

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/02/2015  [ apri ]
0.2.200.114.

  All'emendamento 2.200, capoverso Art. 2-bis, comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
  d) prevedere che alle associazioni e alle fondazioni che esercitano stabilmente e prevalentemente attività commerciali, in quanto non riconducibili alle attività di cui all'articolo 148 del TUIR, si applichino le norme previste dai titoli V e VI del libro quinto del Codice civile, in quanto compatibili.

em. 2.200.