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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.2.200.111. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 2617

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/02/2015  [ apri ]
0.2.200.111.

  All'emendamento 2.200, capoverso Art. 2-ter, comma 1, dopo la lettera m) aggiungere le seguenti:
   m-bis) prevedere che il coordinamento delle politiche di governo e delle azioni di promozione e di indirizzo delle attività degli enti di cui alla presente legge, finalizzati a garantire l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare ad essi applicabile, sia assicurato, in raccordo con i Ministeri competenti, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;
   m-ter) prevedere l'istituzione di una Autorità indipendente di monitoraggio, vigilanza e controllo, con compiti anche ispettivi sull'attività degli Enti di cui alla presente legge, anche al fine di contrastare possibili abusi e condotte elusive attraverso l'utilizzo di forme giuridiche nate per finalità assistenziali e solidaristiche. L'Autorità potrà, tra l'altro: a) verificare i libri contabili e qualsiasi altro documento aziendale; b) verificare l'attività svolta anche in funzione delle finalità statutarie dell'ente, con particolare riguardo agli appalti e agli affidamenti; c) verificare i requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento e la rispondenza e il rispetto degli enti alla normativa vigente sia ex ante (all'atto della costituzione) che ex post. L'Autorità potrà avere altresì poteri consultivi riguardo l'attività di coordinamento, indirizzo e promozione delle attività degli enti, di cui alla precedente lettera m-bis);.

em. 2.200.