Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
L'articolo 10 comma 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 è sostituito dal seguente:
1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.