Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) istituzione di contingenti di Corpi civili di pace con la finalità di promuovere la prevenzione dei conflitti armati, la pace, la riconciliazione e la mediazione tra le parti, la promozione dei diritti umani, la solidarietà internazionale, l'educazione alla pace nel mondo o il dialogo interreligioso, la sicurezza umana intesa come sicurezza sociale, ambientale, economica e culturale nelle zone a rischio di conflitto armato, nelle zone in cui è in atto un conflitto armato e nelle zone di post conflitto, per garantire condizioni di dialogo e di convivenza tra i popoli.
Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Per la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, a integrazione delle risorse assegnate annualmente in sede di legge di stabilità, si provvede nei limiti delle maggiori risorse derivanti dai commi 1-ter e 1-quater.
1-ter. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 2 punti percentuali.
1-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al precedente comma si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2014.