Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
uniformità della disciplina generale a valere su tutto il territorio nazionale;
armonizzazione della disciplina nazionale e delle normative regionali;
autonomia e indipendenza del volontariato nella gestione dei Centri di servizio per il volontariato (CSV) in base al principio di sussidiarietà;
radicamento territoriale della plurale operatività dei CSV;
promozione dei CSV e della loro rete quale infrastruttura sociale diffusa su tutto il territorio nazionale valorizzando l'esperienza acquisita;
stabilizzazione delle risorse ex articolo 15 legge n. 266 del 1991 con un equa distribuzione nelle regioni;
programmazione dell'attività dei CSV secondo una logica unitaria e integrata basata sulla cooperazione ed il trasferimento delle buone prassi;
attribuzione ai CSV di altre finalità e funzioni integrative a quelle fino ad oggi espressi;
ampliamento dei destinatari dei servizi dei CSV in presenza di risorse aggiuntive a ciò finalizzate;
definizione di principi e criteri di riconoscimento e controllo di legittimità dei CSV analoghi in tutte le regioni, garantendo trasparenza e pubblica disponibilità dei dati;
funzione di vigilanza volta a garantire la trasparenza nella gestione ed il corretto funzionamento amministrativo dell'ente gestore del CSV, oltre che ad assicurare il perseguimento effettivo della missione dei CSV.