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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.4. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 2617

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/01/2015  [ apri ]
3.4.

  Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:
  1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), si provvede al riordino e alla revisione della disciplina vigente in materia di organizzazioni di volontariato, di associazioni di promozione sociale e di società di mutuo soccorso, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 2 e 6 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi.

  Conseguentemente, dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:
   f-bis) prevedere, per le Società di mutuo soccorso, che gli eventuali proventi derivanti da operazioni economiche non comprese nelle attività istituzionali siano destinati esclusivamente al perseguimento delle finalità istituzionali o ad incremento del patrimonio delle stesse;
   f-ter) prevedere un regime transitorio volto a disciplinare lo status giuridico delle Società di mutuo soccorso già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che intendano rinunciare alla natura di Società di mutuo soccorso e continuare ad operare quali associazioni non riconosciute senza fini di lucro, con particolare riguardo alle condizioni per mantenere il possesso dei propri assetti patrimoniali.

  Sostituire la rubrica con la seguente: (Attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso).