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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.17. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 2617

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/01/2015  [ apri ]
2.17.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi generali).

  1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), disciplinano la costituzione, le forme organizzative e di amministrazione e le funzioni degli enti privati senza scopo di lucro, riconosciuti come persone giuridiche o non riconosciuti, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali enunciati nei seguenti commi 2 e 3.
  2. I decreti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi a tutti gli enti compresi nel libro primo, titolo II del codice civile, adottano i seguenti princìpi e criteri direttivi generali:
   a) riconoscere e garantire il più ampio esercizio del diritto di associazione e il valore delle formazioni sociali liberamente costituite, come strumento di partecipazione dei cittadini alla vita politica economica e sociale del paese e di promozione e attuazione dei princìpi di solidarietà, sussidiarietà e pluralismo, ai sensi degli articoli 2, 3, 18 e 118 della Costituzione;
   b) assicurare, nel rispetto delle norme vigenti, la più ampia autonomia statutaria, con particolare riferimento alle strutture organizzative, all'amministrazione, alla rappresentanza e ai procedimenti decisionali, al fine di consentire il pieno conseguimento delle finalità dell'ente e la tutela degli interessi coinvolti, prevedendo espressamente l'assenza di scopo di lucro e il divieto di distribuzione degli utili e del patrimonio;
   c) riorganizzare e semplificare il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica e disciplinare il relativo regime di responsabilità limitata degli enti riconosciuti come persone giuridiche, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi e di tutela dei creditori, anche attraverso una specifica disciplina relativa alla conservazione del patrimonio;
   d) prevedere una disciplina degli obblighi di trasparenza e di informazione, nonché dei controlli pubblici, per tutti gli enti che si avvalgono prevalentemente e stabilmente di finanziamenti pubblici o di fondi raccolti con pubblica sottoscrizione;
   e) disciplinare l'esercizio dell'attività istituzionale degli enti precisando, ove non sia disposto dallo statuto, le competenze degli organi sociali e le responsabilità dei rappresentanti, le prerogative dell'assemblea, i diritti degli associati in materia di impugnazione degli atti deliberativi;
   f) disciplinare lo svolgimento di attività di impresa da parte di soggetti di cui al libro I, titolo II del codice civile, prevedendo che gli enti ne documentino la strumentalità rispetto alla realizzazione degli scopi istituzionali, e introducendo un regime di contabilizzazione dell'attività di impresa esercitata; disciplinare la tipologia di impresa in riferimento alla normativa vigente per le società.

  3. I decreti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli enti del Terzo settore che perseguono le finalità solidaristiche e realizzano le attività di utilità sociale di cui all'articolo 1 comma 1 e intendono accedere a discipline di favore anche fiscali, adottano i seguenti principi e criteri direttivi generali, compatibilmente con la forma giuridica assunta dall'ente:
   a) individuare le finalità solidaristiche e di interesse generale e gli ambiti di intervento che caratterizzano gli enti del Terzo settore, ai fini dell'accesso a specifiche discipline di settore o ad agevolazioni fiscali;
   b) riconoscere e favorire l'iniziativa economica privata, svolta senza finalità lucrative, diretta a realizzare in via principale la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale o d'interesse generale, anche al fine di elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali;
   c) definire forme e modalità di organizzazione e governo degli enti ispirate ai princìpi di democrazia, uguaglianza, pari opportunità, partecipazione degli associati e dei lavoratori e trasparenza;
   d) prevedere omogenee disposizioni in ordine alla regola generale del voto capitario, alla elettività delle cariche sociali, alla ammissione ed esclusione dei soci, alla responsabilità degli amministratori nei confronti dei soci e di terzi;
   e) prevedere il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, degli utili e del patrimonio dell'ente, anche in caso di scioglimento o di estinzione dell'ente medesimo;
   f) definire criteri e vincoli sulla base dei quali l'ente può esercitare eventuali attività d'impresa accessorie e strumentali alla realizzazione degli scopi istituzionali, introducendo un regime di contabilità separata al fine di distinguere la gestione istituzionale da quella imprenditoriale;
   g) prevedere una disciplina degli obblighi di controllo interno, di rendicontazione, di trasparenza e d'informazione nei confronti degli associati e di terzi, differenziata anche in ragione della dimensione economica dell'attività svolta e dell'impiego di risorse pubbliche;
   h) individuare, ai fini dell'accesso degli enti a discipline fiscali di favore, specifiche modalità atte a verificare che le attività svolte siano effettivamente coerenti con le finalità di interesse generale perseguite, attraverso la predisposizione di criteri predefiniti e di apposite procedure di valutazione;
   i) disciplinare i limiti e gli obblighi di pubblicità relativi ad emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati;
   l) riorganizzare il sistema di registrazione obbligatoria degli enti e di tutti gli atti di gestione rilevanti, secondo criteri di semplificazione, attraverso la previsione di un registro unico del Terzo settore, articolato in apposite sezioni corrispondenti alla forma giuridica degli enti stessi;
   m) valorizzare il ruolo degli enti nella fase di programmazione territoriale del sistema integrato di interventi e servizi socio-assistenziali, nonché di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale, e individuare criteri e modalità per l'affidamento agli enti dei servizi d'interesse generale, improntati al rispetto di requisiti minimi di qualità e impatto sociale del servizio, obiettività, trasparenza e semplificazione;
   n) prevedere strumenti che favoriscano i processi aggregativi degli enti, anche attraverso la disciplina del cambio della qualifica all'interno di fattispecie agevolate;
   o) prevedere che le funzioni di promozione, indirizzo e vigilanza delle attività degli enti, finalizzate ad assicurare l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare ad essi applicabile, siano assicurate da un'Agenzia istituita con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge;
   p) prevedere adeguate forme di autocontrollo degli enti, anche attraverso l'adozione di modelli di rilevazione atti a garantire la trasparenza e la pubblicità degli atti, sulla base di apposita convenzione stipulata fra l'Agenzia di cui alla lettera o) e le organizzazioni di rappresentanza degli enti stessi.