Dopo la lettera q), aggiungere la seguente:
q-bis) prevedere che agli enti di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 4 della presente legge sia applicabile, in presenza di finanziamenti provenienti da enti pubblici superiori a 50.000 euro, l'applicazione delle norme contenute nel decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi.